STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO SUM ETS”
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE
ART. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Progetto Sum” Ente del Terzo Settore (ETS), d’ora in avanti, per brevità, “Associazione”.
ART. 2) L’Associazione ha sede legale a Parma ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie.
La variazione di sede legale nell’ambito del territorio del Comune di Parma, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
ART. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 4) L’Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando principalmente le seguenti attività di interesse generale:
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
Nello svolgimento di tali attività l’Associazione avrà una particolare attenzione per:
– Promuovere e sostenere i professionisti, singoli o associati, che perseguano in ogni forma finalità di cura, sviluppo psicologico, sostegno al soggetto umano ed alle sue microaggregazioni;
– Sviluppare e sostenere una cultura, un’etica ed un’operatività che consideri e rispetti il soggetto umano e le sue reti relazionali.
L’Associazione concretizza i fini statutari attraverso il sostegno, il coordinamento e l’organizzazione di iniziative operative e culturali inerenti l’aiuto psicologico ed educativo rivolte al soggetto umano e alle sue formazioni sociali. In via esemplificativa ciò si realizza attraverso attività di formazione, supervisione e coordinamento di gruppi professionali, organizzazione di corsi, convegni, eventi, sia in presenza sia sul web, redazione e pubblicazione di libri e articoli su giornali e riviste, etc. Tali iniziative potranno essere effettuate anche in collaborazione con scuole e altre istituzioni pubbliche e private di ambito sanitario, sociale ed educativo.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Spetta al Consiglio Direttivo individuare tali attività secondarie e strumentali.
ASSOCIATI (detti anche SOCI)
ART. 5) L’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
ART. 6) Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
- condividere e sottoscrivere il Codice Etico predisposto dall’Associazione
ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile a terzi. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed al codice etico, nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota d’ingresso e della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico, nonché delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota d’ingresso e delle quote associative annuali. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 10) Lo status di socio si perde per morte, perdita o limitazione della capacità di agire, recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, dopo aver ricevuto diffida scritta ad adempiere entro il termine di 10 giorni, al versamento della quota associativa annuale o di quella d’ingresso;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione ed il suo codice etico o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e ratificate o meno dall’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11) Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
ART. 12) L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, fra questi, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- Discutere, approvare ed eventualmente emendare il regolamento interno ed il codice etico;
- Elegge il/i sostituto/i componente/i del Consiglio Direttivo in caso di cessazione anticipata della carica.
All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo in forma scritta, con qualunque mezzo purché vi possa essere un riscontro dell’avvenuta comunicazione, e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
ART. 13) L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dallo/gli scrutatore/i in caso di votazioni.
ART. 14) Per quanto non specificato nel presente articolo, in ordine alla validità delle delibere assembleari si applica l’art. 21 cod. civ. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati e potrà deliberare sulle modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e le delibere relative alle modifiche dello statuto saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 26. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea ordinaria o straordinaria da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; il rappresentante deve intervenire all’assemblea anche in proprio nome e conto e può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.
ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.
ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall’Assemblea, resta in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, rimanendo comunque in carica la maggioranza dei componenti, l’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro trenta giorni dall’evento, provvederà ad eleggere il/i sostituto/i. Il/i consigliere/i così nominato/i rimane/ngono in carica fino a conclusione del mandato degli altri componenti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e si dovrà procedere alla sua rielezione. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere.
ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce, nelle forme condivise come più opportune purché sia possibile accertare l’identità dei presenti, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
ART. 18) Il Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige, con la collaborazione dei consulenti, i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- decide la stipula ed il compimento di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- decide la nomina e revoca dei dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale e l’emanazione di ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci, fatto salva l’esigenza di ratifica da parte dell’assemblea ordinaria;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- Individua le attività secondarie e strumentali previste dall’art 4 dello statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente.
ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio e la firma sociale.
Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni e la legale rappresentanza verso i terzi ed in giudizio spettano al Vicepresidente. Il compimento di un atto da parte del Vicepresidente costituisce, verso i terzi ed in giudizio, prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente può delegare alcune funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo o ad un socio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo stesso.
ART. 20) Il Vicepresidente tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati), coordina le attività scientifiche dell’associazione e svolge ogni altra mansione gli venga assegnata dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere sovrintende all’attività amministrativa e contabile dell’Associazione, curata da un consulente esterno, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e svolge ogni altra mansione gli venga assegnata dal Consiglio Direttivo.
Eventuali altri consiglieri svolgono funzioni specifiche assegnate loro dal Consiglio Direttivo.
ART. 21) Entro due mesi dalla costituzione dell’Associazione il Consiglio Direttivo elabora un regolamento interno coerente con il presente statuto ed un codice etico che verrà sottoposto ad approvazione dell’assemblea ordinaria e sottoscritto dai soci entro il mese successivo.
Eventuali modifiche del regolamento e del codice etico verranno deliberate ugualmente dall’assemblea ordinaria.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 22)
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote d’ingresso annuali e dai contributi straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
Art. 23) Le somme versate per la quota sociale d’ingresso e le quote annuali di adesione all’Associazione nonché le quote straordinarie comprese quelle in sede di fondazione, rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
ART. 24) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
La richiesta di consultazione dei predetti documenti va fatta per iscritto, anche via mail, al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà ad evaderla entro quindici giorni inviando la documentazione nella stessa forma della richiesta.
ART. 25) Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale, che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il ventotto febbraio dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E GESTIONE SEDI
ART. 26) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, secondo quanto deciso dal/i liquidatore/i, ad altri enti del Terzo settore, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27) Le decisioni concernenti l’utilizzo materiale dei locali ove è posta la sede sociale, e così pure quelle concernenti l’utilizzo materiale dei locali ove è posta una sede secondaria (se istituita), sono di competenza del Consiglio Direttivo e, qualora ne ricorrano le condizioni, dall’assemblea dei soci fondatori od ordinari che svolgono la loro attività sociale all’interno di quella sede; per la convocazione, funzionamento e deliberazione si osservano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento dell’assemblea di cui agli articoli che precedono.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 28) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.